PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del premio Arca dell'arte).

      1. È istituito, a decorrere dall'anno 2008, il premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», di seguito denominato «Arca dell'arte», intitolato all'opera dello scomparso soprintendente ai beni artistici e storici delle Marche Pasquale Rotondi, protagonista nell'attività di salvataggio di opere d'arte, organizzato a livello regionale, nazionale, europeo e mondiale. Nell'ambito dell'Arca dell'arte è altresì prevista la consegna di premi speciali.
      2. L'Arca dell'arte ha le seguenti finalità:

          a) segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello mondiale, europeo, nazionale e regionale;

          b) segnalare le figure che in campi particolari, quali la comunicazione e il mecenatismo, si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte.

      3. Per l'organizzazione dell'Arca dell'arte è individuato quale ente responsabile il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
      4. I vincitori dell'Arca dell'arte sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 2 e sono premiati nella sede della Rocca ubaldinesca, situata nel comune di Sassocorvaro, con la consegna di una scultura appositamente ideata e realizzata.
      5. Iniziative ulteriori e collaterali all'Arca dell'arte e alla diffusione delle sue finalità sono organizzate nei comuni di Urbino e di Carpegna.

 

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Art. 2.
(Composizione della giuria).

      1. I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:

          a) un rappresentante della famiglia Rotondi;

          b) un rappresentante del comune di Sassocorvaro;

          c) un rappresentante del comune di Carpegna;

          d) un rappresentante del comune di Urbino;

          e) un rappresentante della comunità montana del Montefeltro;

          f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;

          g) un rappresentante della regione Marche;

          h) il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali;

          i) i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;

          l) il Magnifico rettore dell'università di Urbino;

          m) un rappresentante dell'Accademia Raffaello di Urbino;

          n) due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      2. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera a). In caso di espressa rinuncia o d'impossibilità dei familiari, il presidente è eletto dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 4.
      3. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito annualmente,

 

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mediante incarico, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 1, comma 3.
      4. La giuria, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, deve adottare un proprio regolamento, che preveda le scadenze per la selezione, la designazione e la cerimonia di assegnazione dell'Arca dell'arte, i modi e i tempi di presentazione delle candidature e delle autocandidature e ogni altro elemento utile ai fini dell'organizzazione del medesimo premio. Il regolamento è sottoposto, ai fini dell'approvazione, al parere del Ministro per i beni e le attività culturali, da rendere entro tre mesi dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.