1. È istituito, a decorrere dall'anno 2008, il premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», di seguito denominato «Arca dell'arte», intitolato all'opera dello scomparso soprintendente ai beni artistici e storici delle Marche Pasquale Rotondi, protagonista nell'attività di salvataggio di opere d'arte, organizzato a livello regionale, nazionale, europeo e mondiale. Nell'ambito dell'Arca dell'arte è altresì prevista la consegna di premi speciali.
2. L'Arca dell'arte ha le seguenti finalità:
a) segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello mondiale, europeo, nazionale e regionale;
b) segnalare le figure che in campi particolari, quali la comunicazione e il mecenatismo, si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte.
3. Per l'organizzazione dell'Arca dell'arte è individuato quale ente responsabile il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. I vincitori dell'Arca dell'arte sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 2 e sono premiati nella sede della Rocca ubaldinesca, situata nel comune di Sassocorvaro, con la consegna di una scultura appositamente ideata e realizzata.
5. Iniziative ulteriori e collaterali all'Arca dell'arte e alla diffusione delle sue finalità sono organizzate nei comuni di Urbino e di Carpegna.
1. I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:
a) un rappresentante della famiglia Rotondi;
b) un rappresentante del comune di Sassocorvaro;
c) un rappresentante del comune di Carpegna;
d) un rappresentante del comune di Urbino;
e) un rappresentante della comunità montana del Montefeltro;
f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;
g) un rappresentante della regione Marche;
h) il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali;
i) i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;
l) il Magnifico rettore dell'università di Urbino;
m) un rappresentante dell'Accademia Raffaello di Urbino;
n) due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali.
2. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera a). In caso di espressa rinuncia o d'impossibilità dei familiari, il presidente è eletto dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 4.
3. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito annualmente,
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.